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RILASCIO CERTIFICAZIONI


In base alla normativa nazionale[1], i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non possono essere prodotti alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad accettare esclusivamente le autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazioni).

I certificati sono rilasciati in bollo in base alla normativa vigente, fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge[2].

La richiesta di certificazione deve essere effettuata inviando l’apposito modello (Modello 05) all’indirizzo protocollo@abacatanzaro.it corredato, se non si rientra nei casi esclusione, da ricevuta pagamento imposta di bollo da versare con Modello F23 precompilato.

Nel caso in cui il richiedente non sia il diretto interessato, questi potrà ritirare il certificato presentando l’apposito modello di delega (Modello 16) previo appuntamento da fissare tramite piattaforma SCHEDEO.

Gli Uffici Amministrativi comunicano al richiedente il termine entro il quale istruisce l’istanza, non oltre 30 giorni dalla richiesta.

 


[1] Ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14.11.2011, occorre riportare a pena di nullità la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”»

[2] Gli atti e i documenti esenti da bollo sono elencati nella tabella B allegata al Dpr 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni e in altre leggi speciali. Si elencano i principali casi di esenzione assoluta dall’imposta bollo e l’articolo di riferimento della tabella B sopracitata:

  • Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale e di pubblica sicurezza (Art.3);
  • Accertamento e riscossione di tributi (Art.5);
  • Domande per il conseguimento dei sussidi (Art.8);
  • Certificati occorrenti per la liquidazione di assegni familiari, pensioni dirette e di reversibilità, indennità di liquidazione e buonuscita (Art.9);
  • Igiene pubblica, assistenza sanitaria (Art.10);
  • Procedimenti per il conseguimento borse di studio (Art.11);
  • Controversie per pensioni dirette o di reversibilità (Art.12);
  • Documenti per il rilascio di biglietti o abbonamenti per trasporto di persone (Art 24);
  • Certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (Art.27).

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