Esonero tasse 2010/2011


Informazioni generali

Sono previsti casi di esonero esclusivamente dal pagamento della tassa di immatricolazione e di frequenza, per le seguenti motivazioni:

  1. esonero per condizioni di reddito
  2. esonero per merito congiuntamente a reddito

Punto 1
L’esonero dal pagamento delle tasse d’immatricolazione e di frequenza spetta agli studenti che rientrano nei limiti di reddito familiare stabilito dalla legge come da tabella di seguito riportata:

Per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone
Limite massimo di reddito
per l'a.a. 2009-2010
riferito all'anno d'imposta 2008
Rivalutazione in ragione
del 1,5%, con arrotondamento
all’unità di euro superiore
Limite massimo di reddito espresso
in euro per l'a.a. 2010-2011
riferito all'anno d'imposta 2009
1 4.871,00 euro 74,00 euro 4.945,00
2 8.081,00 euro 122,00 euro 8.203,00
3 10.388,00 euro 156,00 euro 10.544,00
4 12.406,00 euro 187,00 euro 12.593,00
5 14.423,00 euro 217,00 euro 14.640,00
6 16.347,00 euro 246,00 euro 16.593,00
7 e oltre 18.266,00 euro 274,00 euro 18.540,00

* reddito riferito all’anno 2009

Punto 2
L’esonero dal pagamento delle tasse d’immatricolazione e di frequenza spetta allo studente che abbia conseguito il titolo di studio richiesto per l’immatricolazione con una votazione di 60/60 o di 100/100 (per coloro che si iscrivono la primo anno) oppure allo studente che si iscriva ad anni successivi al primo che abbia superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi riportando una votazione minima di 24/30 in ciascun esame.

In entrambi i casi il diritto all’esonero viene riconosciuto se il reddito familiare complessivo non superi di tre volte il limite stabilito dalla suddetta tabella.
Per fruire dei predetti esoneri, l’interessato dovrà compilare l’apposito modulo e allegare l’attestazione ISE (Indicatore della Situazione Economica) relativa al reddito dell’anno 2007.

Attenzione!

Si ribadisce che l’esonero si riferisce solo alle tasse d’immatricolazione e di frequenza, mentre il contributo universitario e la tassa regionale per il diritto allo studio devono comunque essere versati.

ESONERO TOTALE
Sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa d’iscrizione e dai contributi universitari gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

  1. studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
  2. studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalla Regione per il tramite dell’A.R.Di.S. che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tali provvidenze;
  3. studenti beneficiari di borse di studio e di prestiti d’onore;
  4. studenti stranierì che siano risultati assegnatari di borse di studio del Governo italiano nell’ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi, culturali e scientifici. Negli anni accademici successivi al primo l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Esteri.

Attenzione!

N.B.: l’esonero vale soltanto per le tasse di immatricolazione e frequenza, il contributo e la tassa A.R.Di.S. vanno pagate comunque.